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Diritto 21 Novembre 2018

La nuova direttiva antiriciclaggio


Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e criminalità organizzata sono materia della direttiva 2018/1673/UE, pubblicata nella G.U. della UE il 12.11.2018, che integra e rafforza la precedente direttiva 2015/849/UE. La direttiva, che dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 3.12.2020, indica quali condotte poste in essere intenzionalmente sono da considerare reati di riciclaggio: - conversione o trasferimento di beni, effettuati sapendo che provengono da un’attività criminosa, al fine di occultarne o dissimularne la provenienza illecita o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta; - occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sui beni stessi, nella consapevolezza che tali beni provengono da un’attività criminosa; - acquisto, detenzione o utilizzo di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che provengono da un’attività illecita. Da evidenziare che nel considerando n. 8 della direttiva, i reati fiscali rientrano nella definizione di attività criminosa. È previsto anche l’inasprimento delle sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Per le persone fisiche la pena detentiva massima dovrà essere non inferiore a 4 anni, ed è considerata circostanza aggravante il reato...

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