Come noto, il 26.09.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/2015 (le c.d. tutele crescenti) nella parte in cui determina in modo rigido, sulla base della sola anzianità di servizio, l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La pronuncia della Consulta non risulta ancora depositata.
Nonostante le norme dichiarate incostituzionali non debbano avere applicazione solamente dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la giurisprudenza di merito si sta ponendo, com'è ovvio che sia, il problema di come decidere, in attesa del deposito della predetta sentenza, i giudizi già pendenti nei quali è richiesta l'applicazione proprio dell'art. 3, c. 1 D.Lgs. 23/2015 dichiarato incostituzionale.
Se la maggior parte dei magistrati sta optando, prudentemente, per rinviare le decisioni in attesa di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale, la prima pronuncia che si registra sul punto è del Tribunale di Bari (sent. 11.10.2018, n. 43328).
Il giudice pugliese, infatti, ha ritenuto di poter comunque decidere, quantificando l'indennità spettante a un lavoratore illegittimamente licenziato interpretando in maniera "costituzionalmente orientata" l'art. 3, c. 1 D.Lgs. 23/2015.
Nello specifico, ha determinato l'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato sulla...