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Lavoro 17 Agosto 2020

La "nuova" proroga dei Durc e le eccezioni per gli appalti

I DURC scadenti tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 saranno validi per ulteriori 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza, ma vi sono importanti eccezioni e - benché l’INPS abbia emanato il messaggio da pochissimo - vi sono già anche rilevanti novità

Con il messaggio 2998 del 30.07.2020 l’INPS ha recepito la disposizione della L. 77/2020 (conversione del decreto 34/2020, c.d. “Rilancio”), in base alla quale anche i Documenti Unici di Regolarità Contributiva conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: i Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 risulteranno, dunque, estesi ope legis fino al 29.10.2020. Rispetto a questo, è però importante notare che l’art. 8, c.10, del D.L. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”), prevede che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76 “è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni relative alla proroga oltre la data del 31.07.2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020”: la proroga, dunque, non opera per lavori, servizi o forniture previsti o comunque disciplinati dal suddetto decreto ovvero in materia di appalti, affidamenti diretti...

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