Il percorso parlamentare della legge di Bilancio 2026 ha portato in dote una novità destinata a stravolgere i flussi finanziari e le procedure amministrative di milioni di contribuenti. Attraverso l'inserimento dei cc. da 1-bis a 1-quinquies nell'art. 25 del disegno di legge, viene introdotta una ritenuta d’acconto sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese.
La norma, che va a modificare l'art. 25 D.P.R. 600/1973 e l'art. 38 D.Lgs. 24/2025, prevede un'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell’1% a decorrere dal 1.01.2029. L’ipotesi iniziale era di un 1%, ma solo dal 2029, tanto che l’attuale formulazione evidenzia un’evidente dissonanza con quanto previsto dal successivo c. 1-quinquies, il quale dispone che l’intera disciplina trovi applicazione solo per i pagamenti effettuati dal 2029. Soprassediamo comunque sul refuso e concentriamoci sulla sostanza. La ratio dichiarata risiede nell'attuazione della riforma 1.12 del PNRR, finalizzata a potenziare la base informativa per l'analisi del rischio fiscale e a consolidare il contrasto agli inadempimenti. In sostanza, si vuole mappare ogni singola transazione tra imprese, al fine di incrociare i dati e prevenire così l’evasione Iva e imposte dirette (questioni che, in teoria, dovrebbero essere state risolte da tempo grazie alla digitalizzazione del Fisco).
Immaginare l’applicazione pratica della novità fa tremare i polsi. Le imprese, in ogni transazione B2B con altre imprese, assumeranno il ruolo di sostituto di imposta, applicando la ritenuta, se dovuta, all’atto del pagamento. Il perimetro applicativo è vastissimo, riguardando tutti i soggetti residenti e le stabili organizzazioni di non residenti. Restano fuori dalla problematica i professionisti, poiché la norma si riferisce esclusivamente ai corrispettivi percepiti nell’esercizio di imprese e, si ritiene, anche i forfetari, per loro natura. Oltre a ciò, sono previste alcune clausole di esclusione: l’avvenuta adesione del soggetto che incassa (il cedente/prestatore) al regime di adempimento collaborativo oppure al concordato preventivo biennale, oppure il pagamento tramite il cosiddetto bonifico parlante (bonus edilizi), già soggetto a ritenuta bancaria ai sensi dell’art. 25 D.L. 78/2010. Si osservi che l’esclusione dalla ritenuta opera se il soggetto ha aderito al concordato al momento di ricevere il pagamento, generando così una situazione dinamica, potendo l’adesione essere formalizzata entro il 30.09 del 1° anno del biennio. Un’impresa potrebbe dunque subire le ritenute per 9 mesi, per poi aderire e cessare di subirle, o viceversa cessare dal regime, in qualsiasi momento, per una delle cause previste dal D.Lgs. 13/2024 e con effetto sull’intero anno di imposta. Cosa potrebbe poi accadere in caso di decadenza è tutto da scoprire. Quel che, ad oggi, è certo, è che il presupposto è il pagamento di una transazione B2B tra imprese, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta: bonifico, contanti, moneta elettronica ecc. Restano fuori, come si è detto, solo i bonifici parlanti in quanto già soggetti a r/a.
Se ne riparlerà più avanti, dopo un auspicato passo indietro o comunque dopo l’emanazione di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate cui sono demandate le modalità attuative che, si spera, andranno a prevedere disposizioni ad hoc per semplificare la gestione di questo colossale mostro burocratico. Diversamente, applicandosi il quadro attuale, l’obbligo si applicherebbe a milioni di transazioni rientranti nel perimetro, obbligando i sostituti al versamento tramite F24 entro il 16 del mese successivo, al rilascio della CU e al riepilogo nel 770, polverizzando così ogni proclama di semplificazione e trasformando gli operatori economici in esattori, senza alcuna considerazione per la realtà operativa dei cicli di fatturazione e pagamento.
