Con la recente L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) il Legislatore torna a proporre una nuova versione della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, meglio conosciuta come rottamazione, giunta quindi alla sua versione quinquies. Anticipando come la nuova agevolazione, su alcuni punti, si smarchi dalle precedenti, vediamone di seguito, in breve, i tratti principali.
Circa l’ambito temporale di operatività, la rottamazione-quinquies potrà essere effettuata verso “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023”. Sono esclusi quindi i carichi più recenti, affidati all’Agente dal 1.01.2024 in poi. Una limitazione temporale che, tuttavia, subisce alcune eccezioni:
- “pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione” vi rientrano i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, già oggetto di dichiarazione per le versioni dalla 1° alla 3° (oltre il cd. saldo e stralcio);
- i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, per i quali, alla data del 30.09.2025, è divenuta inefficace la rottamazione-quater.
Riguardo la tipologia dei debiti estinguibili in via agevolata, la norma si riferisce ai seguenti: somme derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali; somme derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale delle dichiarazioni reddituali o Iva; somme derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali Inps, eccetto nei casi di accertamento.
Chi invierà la dichiarazione per fruire dell’agevolazione, potrà quindi estinguere il debito pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di capitale, oltre eventuali spese per procedure esecutive e per notificazioni. Ne deriva, quindi, che il contribuente si libererà del carico “senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni di interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio per il Concessionario”.
In tema di dichiarazione viene stabilito un invio telematico obbligatorio, entro il 30.04.2026, indicando nel modello predisposto dal Concessionario i seguenti elementi: i carichi oggetto di rottamazione; il numero delle rate in cui si intende estinguere il debito; l’eventuale pendenza di un giudizio, riguardo i carichi interessati; l’espressa rinuncia a proseguire il contenzioso. La domanda dovrà essere presentata accedendo alla propria area riservata sul sito del Concessionario.
Il pagamento potrà essere operato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, ovvero in forma rateale con un numero massimo di 54 rate bimestrali di uguale ammontare, la prima sempre al 31.07.2026. La norma indica, con puntualità, le date di scadenza delle varie rate. Viene inoltre specificato che l’importo della singola rata non potrà essere inferiore a 100 euro, mentre sarà conteggiato un tasso d’interesse del 3,00% su base annua (dal 1.08.2026). Il Concessionario, sempre nell’area riservata del proprio sito, fornirà al debitore entro il 30.06.2026 il conteggio del dovuto.
Molta attenzione alle ipotesi di decadenza previste dalla norma, ovvero nei casi di mancato o di insufficiente versamento: dell'unica rata; di 2 rate, anche non consecutive; dell'ultima rata tra quelle richieste.
Tra gli effetti dell’invio della dichiarazione meritano interesse: la sospensione dei pagamenti di precedenti rateizzazioni in corso, fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione; il rilascio del Durc regolare, salvo revoca in caso di decadenza; il divieto di nuove procedure esecutive e sospensione di quelle in corso, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Sul piano operativo, infine, si segnala che, per i casi di decadenza dalla rottamazione, la norma specifica che i carichi oggetto della definizione agevolata non potranno essere nuovamente rateizzati ex art. 19 D.P.R. 602/1973.
