L'art. 14 D.Lgs. 81/2008, come novellato dal D.L. 21.10.2021, n. 146, recita: “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I”.
Il decreto fiscale assegna all'Ispettorato Nazionale del Lavoro una più ampia capacità di intervento, riformando il provvedimento di sospensione e i presupposti per la revoca dello stesso. Si passa dal 20% al 10% dei lavoratori “in nero” presenti presso l'unità produttiva per l'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e con riferimento alle norme sulla sicurezza viene cancellato il requisito della reiterazione. Inoltre, gli ispettori, in presenza dei requisiti previsti, devono sospendere obbligatoriamente: è stata infatti eliminata ogni discrezionalità. La vera “rivoluzione”, per l'INL e non solo, è rappresentata dalla portata della sospensione in materia di salute e sicurezza, il provvedimento opera...