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Diritto 21 Gennaio 2021

La “nuova” transazione fiscale nel concordato preventivo

Con la circolare 29.12.2020, n. 34/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento dei crediti tributari nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi.

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso proprie linee guida riguardo al trattamento dei crediti tributari nell'ambito delle procedura di concordato preventivo (Circ. 34/E/2020). Innanzitutto, l'Agenzia rileva che l'art. 182-ter L.F. richiede che dalla relazione del professionista, previamente attestata, emerga che la proposta concordataria sia maggiormente satisfattiva dei crediti tributari e previdenziali, all'esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e quanto ricavabile nell'alternativa liquidatoria. Ai fini di tale confronto, prosegue l'Agenzia, l'attestazione dovrà contenere elementi che tengano conto anche del maggiore apporto patrimoniale rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dall'eventuale continuità aziendale, oppure dall'esito dell'attività liquidatoria gestita in sede concordataria. Tale apporto non costituisce una risorsa economica nuova, ma deve essere considerato come finanza endogena in quanto, ai sensi dell'art. 2740 C.C., il proponente è chiamato a rispondere dei debiti assunti con tutti i propri beni, presenti e futuri. La proposta così formulata è oggetto di valutazione del Commissario Giudiziale, organo del Tribunale Fallimentare e pubblico ufficiale, attraverso la relazione redatta ex art. 172, L.F. Con tale relazione, il Commissario procede alla valutazione della fattibilità giuridica ed economica della...

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