La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 24.10.2018, n. 27035, provvede all'annullamento di una sentenza di una Commissione tributaria regionale, la quale risulta aver ritenuto idonee a giustificare la notifica operata ex art. 60, c. 1, lett. e) D.P.R: 600/1973, nei confronti di un soggetto-contribuente in realtà irreperibile, soltanto le dichiarazioni fornite dal portiere dello stabile in cui risultava collocato l'ultimo domicilio fiscale noto del contribuente interessato.
Detto soggetto (il portiere, appunto) aveva dichiarato semplicemente di "non conoscere l'impresa interessata" al provvedimento da notificare. Sulla scorta di tale informazione, oggettivamente non esaustiva e soltanto parziale, non poteva essere sostenuta la regolarità dell'avvio della procedura di notificazione per soggetti irreperibili, come statuito dal citato art. 60.
Ai sensi di legge, quindi, la notifica di un atto impositivo, in ottemperanza del predetto dispositivo, presuppone che l'addetto alla notificazione non sia praticamente riuscito a reperire il contribuente, a seguito di una concreta ricerca, dal momento che questi si trovi, a causa di un presunto trasferimento, in un luogo non noto.
A detta cognizione, tuttavia, si ritiene che il notificatore non sia giunto dopo l'esecuzione di puntuali ricerche nel Comune ove risultava comunque fissato il domicilio fiscale di tale contribuente onde accertare che tale irreperibilità sia soltanto...