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Diritto
22 Luglio 2020
La pericolosità generica del contribuente nella frode fiscale
I presupposti per procedere all'adozione di misure restrittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 devono sempre essere vagliati in relazione ai concreti elementi di fatto delle situazioni esaminate.
In materia di delitti a matrice tributaria, si segnala un recente intervento della Cassazione Penale (Cass. Pen Sez. VI, Sent. 10.07.2020, n. 20557) per chiarire come l'abitualità di profitti illeciti, assunti anche come unica fonte reddituale di un dato contribuente, possa assurgere a elemento concretamente fruibile al fine di applicare una delle misure di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Nel caso in esame, era stato statuito che, in ordine applicazione di una misura cautelativa adottabile in seguito ai delitti di frode fiscale (individuati nelle ipotesi criminose ex artt. 2 e 8, D.Lgs. 74/2000) e di bancarotta, è opportuno accertare che gli elementi probatori rispondano a un requisito in realtà triplice: che siano commessi con una ben definita abitualità; abbiano generato profitti illeciti al contribuente-imputato; abbiano costituito l’unica o quantomeno la rilevante fonte di sostentamento reddituale del medesimo soggetto.
Nella casistica sottoposta alla Suprema Corte si perveniva alla constatazione di tali presupposti da parte del giudice di merito che, traendo spunto da tangibili elementi di fatto, aveva posto in evidenza di come si fossero potute realizzare, seppur in un considerevole lasso di tempo, attività delittuose fonti di importanti risorse economiche, dalle quali il contribuente-imputato risultava avere tratto un tangibile profitto. Tali risorse erano invero...