Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate riguardo al principio della prededuzione da riconoscere ex art. 111 L.F. nel successivo fallimento, ai crediti sorti in occasione e in funzione di un concordato preventivo in bianco, cui l'imprenditore ha rinunciato per la non fattibilità del relativo piano. In buona sostanza, il Procuratore Generale aveva sollecitato le Sezioni Unite, affinché si pronunciassero in ordine alla fattispecie della prededuzione di taluni crediti.
In particolare, con la sentenza 29.05.2019, n. 14713, nel ripercorrere e chiarire i contorni della disciplina, sono stati espressi i seguenti principi di diritto:
• i crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, sono in astratto prededucibili, per espressa disposizione di legge, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, anche ove vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende esclusivamente dalla mancanza di discontinuità dell'insolvenza;
• nella fase di preconcordato, ai sensi dell'art. 161, c. 7 L.F., è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell'impresa, senza necessità di autorizzazione del tribunale, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio dell'impresa;
• la nozione di atti...