Che la “comunicazione di presa in carico” da parte dell’Agente della Riscossione non costituisca un atto impositivo o esecutivo impugnabile, risulta essere un dato di fatto consolidato. Con l’ordinanza n. 4903/2025, la Cassazione chiarisce, infatti, che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica del contribuente e, pertanto, non può ritenersi ricompreso tra il novero degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Essa costituisce solamente un atto partecipativo con cui si informa il contribuente dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione.Nel sistema tributario italiano, l’elenco degli atti impugnabili è fissato in modo tassativo dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992, con la facoltà del contribuente di contestare il merito o la legittimità di una richiesta fiscale.La giurisprudenza ha talvolta ammesso che possano essere impugnati atti “atipici” non espressamente elencati, purché determinino effetti pregiudizievoli diretti. Il caso in esame concerne la comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore che un avviso di accertamento (impo-esattivo) è stato trasmesso per l’attività di riscossione. L’ordinanza in commento afferma chiaramente che tale comunicazione, di per sé, non è idonea a ledere la sfera giuridica del contribuente.Nello...