I crediti di lavoro godono di un’ampia e articolata tutela di carattere sia sostanziale, sia processuale, finalizzata a offrire al lavoratore la protezione di cui necessita in virtù della posizione di debolezza che riveste nell’ambito del rapporto con il datore di lavoro, nonché a bilanciare tale esigenza con i diritti degli altri soggetti che di volta in volta entrano in contatto con lo stesso. Tra gli istituti che vengono in rilievo, la prescrizione assume particolare importanza, soprattutto se si considera che la sua concreta applicazione è stata fortemente modificata dalle riforme che negli ultimi anni hanno interessato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non dal momento in cui sorge il diritto, tutte le volte in cui questo non presenti il carattere della stabilità; ciò al fine di impedire che il timore del licenziamento possa spingere il prestatore d’opera a rinunciare al proprio diritto di credito. L’importanza di tale principio si è attenuata durante la vigenza del regime di tutela reale di cui al citato art. 18 che, mediante la previsione del rimedio della reintegrazione nel posto di lavoro, ha a lungo garantito la “resistenza” dei rapporti di lavoro, ed è tornata al suo originario vigore in seguito alla...