Merita particolare interesse la sentenza n. 376/2019 della Corte d'Appello di Milano sulla prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Prima di entrare nel merito della decisione della Corte milanese, un breve excursus sul tema.
Con la sentenza n. 63/1966, la Corte Costituzionale dichiarò l‘illegittimità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, C.C., limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro. Questa sentenza ebbe un effetto dirompente, in quanto venne sottratto il decorso della prescrizione alle regole proprie del diritto civile, riconoscendo la peculiarità che veniva ad assumere nel diritto del lavoro. La Corte costituzionale, infatti, pose ripetutamente l'accento sul “timore del recesso, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”.
Con una successiva pronuncia (sentenza n. 143/1969), tuttavia, la medesima Corte affermò che “il principio con quella affermato non dovesse trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali”.
Alla luce di queste pronunce, nel regime del vecchio art. 18 L. 300/1970 si era venuto...