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Diritto 26 Gennaio 2021

La prescrizione delle rimesse bancarie

Occorre distinguere tra operazioni solutorie e ripristinatorie.

Con la sentenza 23.12.2020, n. 29441 la Cassazione torna sul termine di prescrizione delle rimesse su conto corrente, riformando la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Nella richiamata pronuncia, gli Ermellini citano l’arresto delle Sezioni Unite (24418/2010) che, ai fini della prescrizione dell'indebito del correntista, distingue le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie della provvista. Nella citata sentenza si legge che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si è tradotto nell'esecuzione di una prestazione a carico del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, se non da quando è intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultano indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti sono destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (Cass. SS. UU. 29418/2010).
È dunque dirimente, conclude la Suprema Corte, la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista, laddove solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 C.C.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in cui hanno avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, come precisato dalle Sezioni Unite, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, concluso il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.