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Diritto 12 Agosto 2021

La prescrizione nel Codice Civile

La prescrizione è un istituto giuridico che si manifesta con l'estinzione di un diritto qualora non venga esercitato entro i limiti fissati dalla legge.

L'aspetto civilistico della prescrizione è disciplinato dal Codice Civile, più precisamente dagli artt. 2934-2963 (Libro VI, Titolo V, Capo I). Gli artt. 2934-2940 C.C. richiamano gli aspetti generali della prescrizione. In particolare, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 C.C.). Ogni patto atto a modificare la disciplina legale della prescrizione è nullo. In merito alla rinuncia alla prescrizione, essa può essere richiesta solo quando questa è compiuta. Gli artt. 2941-2942 C.C. disciplinano la sospensione della prescrizione, mentre i successivi artt. 2943-2945 C.C. si occupano dell'interruzione della prescrizione. La differenza che intercorre nelle 2 casistiche è dovuta dalla possibilità di riprendere i termini inizialmente previsti per la prescrizione del diritto: infatti, in caso di sospensione il tempo utile per far valere il diritto viene ripreso dal momento esatto in cui è stato fermato, mentre in caso di interruzione il conteggio del termine riparte da capo. Gli artt. 2946-2963 C.C. disciplinano il termine della prescrizione, che si manifesta quando è compiuto l'ultimo giorno del termine (art. 2962 C.C.). Se il termine scade nel giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione dei crediti commerciali è disciplinata dall'art. 2934 C.C.: il creditore perde il diritto...

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