Chi sperava che lo scorrere del tempo cancellasse, assieme al reato, anche le pretese ablative dello Stato, dovrà rassegnarsi a un brusco bagno di realtà. La prescrizione non è più il porto sicuro in cui ormeggiare le speranze dei clienti quando il patrimonio è sotto scacco. A ribadirlo, con una pronuncia che esige dai professionisti un immediato cambio di paradigma strategico, è la Corte Costituzionale con la sentenza 9.04.2026, n. 49. La questione, sollevata dalla Corte d’Appello di Lecce, tocca un nervo scoperto della procedura: l’applicazione dell’art. 578-bis c.p.p. in tema di lottizzazione abusiva. In estrema sintesi, la norma impone che, se il reato si prescrive in appello o in Cassazione, il giudice debba comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca urbanistica, compiendo un previo accertamento della responsabilità dell’imputato.È qui che sorge un cortocircuito logico e giuridico che spesso lascia sgomenti i difensori: come si concilia l'accertamento della responsabilità con un reato estinto e con la presunzione di innocenza tutelata dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE? La Consulta salva la norma ricorrendo a un notevole (e alquanto scivoloso) equilibrismo concettuale. Il ragionamento è questo: l'accertamento pieno degli elementi oggettivi e soggettivi del reato va condotto, ma tale verifica rileva esclusivamente come presupposto di imputazione per mantenere la misura ablativa, non...