Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Agosto 2026
La presunzione di distribuzione degli utili si restringe
La Cassazione aveva esteso la presunzione a ogni costo disconosciuto, il correttivo Omnibus la limita ai costi inesistenti, sui dividendi la parola passa al nuovo Tuir.
Ci sono norme che nascono in tribunale e muoiono, prima o poi, in un articolo di legge. È quanto sta accadendo alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. In seguito, è stato pubblicato il D.Lgs. 148/2026, il decreto correttivo della riforma fiscale. Per la prima volta, dopo quasi quarant'anni di elaborazione giurisprudenziale, il legislatore mette per iscritto una regola che fino a ieri viveva solo nelle sentenze.Il meccanismo, in sé, non cambia. Se l'Agenzia delle Entrate accerta un reddito occulto in capo alla società, può notificare un secondo accertamento ai singoli soci, attribuendo a ciascuno una quota di quegli utili, salvo prova contraria. L'idea di fondo resta semplice: in una compagine ristretta i soci si controllano a vicenda, difficilmente ignorano utili non dichiarati. La delega fiscale chiedeva da tempo questo passaggio a rango legislativo, ponendo 2 paletti: la presunzione non deve scattare per il semplice disconoscimento di costi realmente sostenuti ma indeducibili e va considerata la natura finanziaria del maggior reddito imputato al socio. La nuova disposizione, prevista dall'art. 23 del correttivo Omnibus, distingue 2 ipotesi: la prima riguarda i casi in cui esistano elementi certi e precisi, anche presuntivi, di utili non dichiarati; la seconda i ricavi non contabilizzati oppure i costi dedotti che risultano inesistenti, non semplicemente indeducibili per difetto di competenza o...