RICERCA ARTICOLI
Diritto 14 Giugno 2022

La procura “ad negotia”

La natura recettizia dell'atto, comporta che ai fini della sua efficacia è necessario che il destinatario ne sia portato a conoscenza tramite un comportamento consapevole e volontario della parte che conferisce il potere.

È appena il caso di rilevare che l'atto di conferimento del potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell'atto suddetto non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il potere di rappresentanza, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. È soltanto con la volontaria consegna dell'atto di conferimento del potere che il dominus manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone altresì edotto il rappresentante (Cassazione, sent. 12488/2007). Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723 c.c. si esaurisce nel rapporto interno tra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura, non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante. Orbene, la procura con cui viene conferito il potere di rappresentanza, e cioè di agire in nome del...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.