La nostra Costituzione, all'art. 71, c. 2, dispone in materia di proposte di legge di iniziativa popolare. Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla L. 25.05.1970, n. 352.
I promotori dell'iniziativa legislativa dovranno presentarsi, in numero non inferiore a 10 e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di Cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa. La cancelleria redigerà un verbale di presentazione e provvederà a far pubblicare l'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta Ufficiale.
Tale proposta di legge dovrà essere supportata da almeno 50.000 elettori, attraverso la raccolta di firme su appositi fogli, in cui sarà riprodotto il testo del progetto di legge su uno o più fogli uniti in modo che non possano essere distaccati. Ai sensi dell’art. 8, cc. 1 e 2 della legge citata, nei fogli dedicati alla raccolta delle firme dovranno essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dell'elettore sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Per i sottoscrittori residenti all’estero occorrerà l'iscrizione nelle liste elettorali dell'AIRE.
Le firme dovranno essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,...