In ordine alla quantificazione del danno discendente dall'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, un'interessante pronuncia del Tribunale di Roma (sent. n. 2602/2018) ha esaminato il c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti. Rileva il tribunale che tale criterio è stato elaborato per quantificare il danno risarcibile nelle ipotesi di violazione del divieto di prosecuzione dell'attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento. In questo modo, il metodo adottato rispetta il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno, in quanto il dato iniziale, costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento, risulta comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell'amministratore in relazione al quale viene valutato il comportamento.
Più di recente, è stato affermato che, in tali casi, è possibile adottare il c.d. criterio della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti registrati alla data della percezione dalla causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento); il danno in termini di perdita incrementale netta, infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma...