Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Gennaio 2026
La prova bancaria è valida solo se dettagliata
Con l’ordinanza 19.12.2025, n. 33289 la Cassazione ribadisce che i movimenti bancari su conti di terzi possono fondare l’accertamento se nella disponibilità del contribuente, ma la prova contraria deve essere puntuale e riferita a ogni singola operazione.
La Cassazione, con l’ordinanza 19.12.2025, n. 33289, ha ritenuto legittimo l’uso presuntivo dei movimenti finanziari rinvenuti nel conto intestato alla sorella del contribuente, che ne era delegato con piena autonomia.La giurisprudenza di legittimità è sempre più granitica nel ritenere che l'Ufficio finanziario sia legittimato a procedere all'accertamento anche su conti intestati a terzi, ove si abbia motivo di ritenere che siano nella disponibilità del contribuente, specie in presenza di rapporti familiari stretti e operatività autonoma. Nel caso in esame il giudice d'appello aveva accertato, nell'esercizio del proprio sindacato, che il contribuente aveva operato sul conto in modo autonomo e continuativo. La Corte regionale aveva esaminato, inoltre, la documentazione prodotta in appello, escludendo le operazioni riferibili alla sfera privata della sorella e ritenendo tassabili i movimenti non giustificati e presuntivamente riconducibili al contribuente. Per il Giudice di legittimità, a fronte della ricostruzione presuntiva erariale il contribuente aveva avuto piena possibilità di giustificare le operazioni in sede contenziosa, ma la prova contraria non è stata fornita con dettaglio analitico. La Corte, nel caso in esame ha ritenuto le giustificazioni prodotte dal contribuente generiche e non idonee a superare la presunzione legale, dovendo invece la prova contraria essere analitica e riferita a ogni singolo movimento, non potendo ritenersi sufficiente una...