Le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 24418/2010) hanno affermato la decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione a far tempo dalla chiusura del conto, eccezion fatta per le rimesse c.d. solutorie che sostanzialmente, integrando quoad effectum un pagamento, comportano l'immediata decorrenza del termine di prescrizione. Come definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che ha esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Civ. SS.UU. Sent. 15895/2019).
Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione è stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'eventuale errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto e autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il...