Il sindaco di una società fallita deve provare il corretto svolgimento del proprio incarico per poter essere ammesso al passivo (Cass., ord. n. 4315/2024).
Qualora la curatela eccepisca al sindaco che chiede di essere ammesso al passivo per i compensi vantati verso la società fallita l’inesatto adempimento dei suoi doveri di vigilanza, è onere del sindaco allegare la documentazione necessaria e formulare richieste istruttorie idonee a dimostrare il corretto svolgimento dell’incarico. In caso contrario, tale condotta processuale non è idonea, ex se, a far ritenere provate tout court le censure sollevate della curatela, ma dà comunque luogo all’inosservanza dell’onere probatorio gravante sul sindaco a seguito dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. della curatela.
Questo è ciò che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione 19.02.2024, n. 4315.
Nel caso di specie Tizio e Caio avevano fatto insinuazione al passivo per i crediti vantati a titolo di compenso maturato per lo svolgimento dell’attività di sindaco della società fallita per le annualità 2014-2018. Nulla quaestio per le annualità 2014, 2015 e 2016, al contrario per il 2017 e 2018 il Tribunale di Lagonegro ha accolto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, osservando che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse ai due sindaci, gli stessi nulla hanno allegato nella prima difesa utile, né sul punto hanno articolato mezzi istruttori. In particolare, è stato rimproverato l’omesso intervento con...