La banca deve dimostrare che il tasso d'interesse convenzionale non è stato sommato a quello stabilito per gli interessi moratori, pena la nullità della clausola.
La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 782/2020, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale afferente alla determinazione degli interessi applicati a un contratto di mutuo, poiché l'istituto mutuante, con riferimento al tasso usura, non ha dimostrato di non aver sommato il tasso degli interessi convenzionali con quello moratorio.
Si legge nelle motivazioni del provvedimento (che le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a verificare) che la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, dovendosi in particolare valutare se il principio di “simmetria” consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'art. 2, c. 1 L. 108/1996, o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione (Cass., ordinanza di...