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Diritto 13 Gennaio 2020

La provenienza da donazione non va taciuta dal promittente venditore

In tema di preliminare, non esplicitare l'origine del bene può portare al rifiuto della stipula del contratto definitivo.

Un soggetto promuoveva azione contro il promittente venditore, esponendo di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita di un capannone a uso artigianale. Denunciava di avere poi appreso che il bene oggetto della promessa era pervenuto alla promittente da donazione dei genitori, il che esponeva il donatario al rischio di riduzione da parte dei legittimari dei donanti. Se avesse saputo di tale provenienza, non avrebbe stipulato il contratto, essendosi determinato all'acquisto con finalità speculative. La causa civile è pervenuta in Cassazione (Sez. civile sez. II, 12.12.2019, n. 32694), la quale ha confermato una serie di principi. L'art. 1481 C.C. accorda al compratore un rimedio cautelare, consistente nella facoltà di sospensione del pagamento del prezzo, quando abbia ragione di "temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi". Si ritiene che la norma sia applicabile anche al contratto preliminare di compravendita. Quando, in relazione al bene promesso in vendita, sussista il pericolo attuale e concreto di evizione, è concessa al promittente acquirente la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo fino a quando non venga eliminato tale pericolo. Il rimedio può considerarsi un'applicazione dell'eccezione di inadempimento, in presenza di un serio, concreto ed effettivo pericolo di rivendica. È innegabile che la provenienza da donazione porti con sé la...

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