HomepageDirittoLa punibilità dell’istigatore nella frode fiscale
Diritto
03 Giugno 2022
La punibilità dell’istigatore nella frode fiscale
Anche il soggetto che sollecita una condotta di emissione di fatture false risponde, a titolo di concorso, della commissione del reato, insieme al contribuente che dovesse provvedere a emettere le fatture per operazioni inesistenti.
Istigare un soggetto, o accordarsi con esso, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (FOI), può comportare l’incriminazione, a titolo di concorso, per il reato previsto e punito ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 74/2000. Al riscontro di una simile evenienza, infatti, al potenziale destinatario, che ha indotto l’emittente alla perpetrazione del reato, non si applica la fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui rimanga eventualmente solo il tentativo (non punibile), ma la più grave ipotesi costituita dalla consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rispetto alla quale si accerti un suo concreto concorso.
Benché ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 74/2000 sia prescritto che chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, deve comunque essere opportunamente considerata l’ipotesi in cui l’utilizzatore, anche solo potenziale, di fatture per operazioni inesistenti, abbia concorso ex art. 110 c.p. alla commissione del reato con l’emittente.
In tal caso non trova applicazione il regime di deroga sancito ai sensi del citato art. 9, in base al quale deve essere esclusa la possibilità di reciproco concorso fra il reato previsto dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri...