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Lavoro
22 Novembre 2019
La quota femminile nei licenziamenti collettivi
Con sentenza 24.05.2019, n. 14454 la Corte di Cassazione ha affermato che la percentuale delle lavoratrici coinvolte non può essere superiore a quella delle donne impiegate nella mansione oggetto di riduzione di personale.
Il tema dei licenziamenti è da sempre particolarmente sensibile per le ripercussioni sociali che può avere in determinati contesti e in determinati momenti. Per motivi diversi, anche l'attenzione alle possibili discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro ha assunto, negli ultimi tempi, una valenza e un'attenzione sempre maggiori. Quando le due questioni si intrecciano è facile che nascano conflitti che poi spetta all'autorità giudiziaria dipanare. È quello che è successo con la sentenza della Corte di Cassazione 24.05.2019, n. 14454 che ha sancito un principio in modo netto e inequivocabile: “allorquando si procede a licenziamenti collettivi, la percentuale delle lavoratrici coinvolte non può essere superiore a quella delle donne impiegate nella mansione oggetto di riduzione di personale”.
Nel caso di specie, la Cassazione prevede nullità, inefficacia, illegittimità del licenziamento collettivo deducendo la “violazione delle procedure previste dall'art. 5, c. 2 L. 223/1991, perché era stata licenziata una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata, con riguardo alle mansioni prese in considerazione ai fini del licenziamento, oltre ad una violazione degli artt. 3 e 37 Costituzione”.
Nella fattispecie si sarebbe realizzata una discriminazione per ragioni di genere a vantaggio degli uomini e una violazione del diritto comunitario, in particolare...