Il D.Lgs. 231/2001 prevede particolari forme di partecipazione dell’ente al procedimento penale. L’ente, infatti, privo di fisicità, deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante, deputato alla nomina del difensore di fiducia. L’ente, inoltre, si costituisce nel procedimento attraverso il deposito ai sensi dell’art. 39 di una dichiarazione contenente tutti gli elementi essenziali a presentare la persona giuridica e la procura viene rilasciata nelle forme dell’art. 100 c.p.p. La stessa disposizione prevede, però, che nel caso in cui il legale rappresentante sia indagato per il reato presupposto dell’illecito amministrativo dell’ente, ci sia una condizione di incompatibilità che gli impedisce di procedere alla rappresentanza dell’ente in giudizio.
Tale incompatibilità comporta l’inefficacia di tutti gli eventuali atti compiuti sin dalla fase delle indagini, compresa la nomina del procuratore speciale nell’interesse dell’ente. Nel caso di specie, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza 21.07.2022, n. 28963, dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell’interesse di due persone giuridiche per difetto di legittimazione attiva. La procura, infatti, era stata rilasciata dai rappresentanti legali indagati per i medesimi fatti e, di conseguenza, incompatibile. Tale condizione di incompatibilità deriva dal conflitto di interessi che si instaura tra la...