Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Febbraio 2026
La regola antielusiva specifica prevale su quella generale
La Cassazione, con la sentenza 26.01.2026, n. 1749, si è pronunciata sul rapporto tra regole antielusive specifiche e la regola generale alla base dell’elusività delle condotte fiscali.
Il caso controverso in ordine al quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26.01.2026, n. 1749 ha riguardato un avviso di accertamento notificato ai sensi del pregresso art. 37-bis D.P.R. 600/1973 con il quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno d'imposta 2010, disconosceva l’uso fiscale ai fini Ires di perdite ante 2007. La contestazione traeva origine da un’operazione infragruppo relativa all'acquisto del 100% delle quote di una società con le predette perdite a riporto, operazione effettuata, secondo la prospettazione dell’Ufficio, al solo scopo di conseguire il vantaggio fiscale derivante dalla compensazione delle perdite.La ricorrente sosteneva che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto indebita per elusione fiscale la deduzione dall'imponibile Ires delle perdite maturate nei precedenti periodi d'imposta, in quanto la contestazione oltre a rivelarsi estranea alle condotte tipizzate dall’allora vigente art. 37-bis, non considerava che nella specie risultavano integrate le condizioni di cui all'art. 84 del Tuir.La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo statuendo come il riferimento operato dai giudici di appello all'art. 37-bis D.P.R. 600/1973 si palesi inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio. Innanzitutto la Cassazione evidenzia come la norma in parola, vigente sino al 1.09.2015, prevedeva, in funzione antielusiva, l'inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria degli atti, dei fatti e dei negozi, anche...