Il sistema disegnato dal legislatore per disciplinare le sollecitazioni al pubblico risparmio è totalmente incentrato sul prospetto informativo che deve necessariamente corredare l’offerta.
Per l'offerta pubblica di titoli o per la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro dell’Unione Europea, il Regolamento 2017/1129/UE (Cd. Regolamento Prospetti) fissa i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del Prospetto da pubblicare. Tale Prospetto assume un ruolo centrale e deve contenere tutte le informazioni necessarie agli investitori per poter ponderare accuratamente e con cognizione di causa la scelta sull’eventuale acquisto dei titoli. La citata disposizione del T.U.F. prevede, poi, ulteriori specificazioni, tutte funzionali a colmare la fisiologica asimmetria informativa rispetto agli investitori retail e investitori professionali.
A tal fine è previsto uno specifico regime di responsabilità per i soggetti che hanno pubblicato informazioni false o che abbiano omesso fatti o informazioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole. La Suprema Corte ha da tempo precisato che si tratta di responsabilità aquiliana, atteso che gli obblighi informativi sono posti in capo all’istituto emittente onde tutelare un insieme indeterminato di soggetti (investitori potenziali) e consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, non essendo ancora configurabile, al momento della redazione e della divulgazione del Prospetto, un contatto sociale con i futuri...