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Diritto 24 Novembre 2020

La responsabilità del curatore ha natura contrattuale

Il principio del c.d. “contatto sociale” si applica anche alle obbligazioni scaturenti nell'ambito fallimentare.

L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 L.F., ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale (Cass. 16589/2019). Trova conferma dall'insegnamento delle Sezioni Unite per cui la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 C.C.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 C.C., ma anche in ogni altra ipotesi in cui dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. Questa può discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice “contatto sociale”, ogniqualvolta l'ordinamento imponga a un soggetto di tenere in tali situazioni un determinato comportamento. In altri termini, la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue alla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde nasca con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico...

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