Nell'ambito del giudizio istaurato per accertare la responsabilità degli amministratori della società fallita, occorre considerare che non è ravvisabile ogniqualvolta si contesta ai medesimi amministratori la discrezionalità delle scelte adottate. Una sentenza del Tribunale di Roma (15.01.2018, n. 999) ha chiarito gli ambiti della questione, stabilendo che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 C.C. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, visto che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può, pertanto, rilevare eventualmente come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue, prosegue il Tribunale, che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato “non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità” (Cassazione civile, sez. I, 28.04.1997, n. 3652).
A mente della citata sentenza, la valutazione sulla responsabilità giuridica dell'amministratore non attiene al merito delle scelte...