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Diritto
10 Febbraio 2023
La responsabilità non sempre automatica del cessionario d'azienda
Nella cessione d’azienda non può sempre procedersi con l’automatico riversamento di responsabilità a carico del cessionario per i debiti non riscossi dall’impresa ceduta.
In un recente intervento della Cassazione, viene esposto un importante principio che vede il cessionario d'azienda rispondere di un'obbligazione, considerata propria, in quanto subentrante al cedente e senza alcuna limitazione quantitativa a cagione del presunto disegno fraudolento dell’operazione realizzata. In pratica, si ritiene che nel subentro, il cessionario risponda in via sussidiaria per i debiti tributari pregressi e non onorati del cedente, secondo l'art. 14 D.Lgs. 472/1997. Nessun valore può essere conferito al fatto che il cessionario non abbia realizzato il fatto indice di capacità contributiva. Questo, in sintesi, il contenuto di un passaggio inserito nella sentenza della Cass. Civ., Sez. V, 30.01.2023, n. 2769.
Si tratta di un intervento che, al di là della soluzione della peculiare fattispecie, offre un importante spunto di riflessione sul tema introdotto dall’art. 14 D.Lgs. 472/1997. Questa norma, introdotta con la riforma delle sanzioni amministrative tributarie nel 1997, regolamenta nello specifico Il tema della responsabilità solidale del cessionario anche in ambito amministrativo-tributario, accostando la disciplina fiscale a quella civilistica, che regolamenta tale forma di responsabilità all’art. 2560 c.c.
A differenza delle previsioni civilistiche, l’art. 14 cit. estende però in concreto la responsabilità del cessionario al trasferimento di ogni tipologia di...