La L. 215/2021, di conversione con modifiche del D.L. 146/2021, può senz’altro considerarsi una miniriforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specie per quanto riguarda le responsabilità del datore di lavoro e del preposto, che sono state “ridisegnate” con la modifica, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 D.Lgs. 81/2008.
Per il datore di lavoro, agli obblighi di cui all’art. 18 si aggiunge quello dell’obbligatoria individuazione del preposto o dei preposti “per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19”. Con l’ulteriore previsione che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività” affidategli: l'auspicio del legislatore potrebbe comportare infiniti scambi di vedute, considerato il generale stato di salute dell’economia e quello di molte imprese, ma tuttavia tale previsione pare ragionevole rispetto alle rinnovate responsabilità attribuite alla figura del preposto, rammentando che comunque occupa una posizione di garanzia all’interno del sistema antinfortunistico dell’azienda.
Inoltre, “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”, nè da parte del datore di lavoro, nè dei colleghi, previsione che assume particolare...