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Lavoro
05 Settembre 2022
La responsabilità per l'infortunio di un lavoratore irregolare
Le disposizioni in materia di prevenzione che presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro, come informazione e formazione dei lavoratori, si applicano anche in assenza di un contratto formale.
La definizione di lavoratore ha subito nel tempo una vistosa trasformazione, passando da figura esclusivamente “subordinata” del D.P.R. n. 547/1955, a "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994. L’art. 2, D. Lgs. n. 81/2008 lo connota come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”. Assume quindi sempre maggiore rilievo l'esecuzione effettiva di mansioni tipiche dell'impresa anche a titolo di favore nel luogo definito e su richiesta di un imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" sia titolare di impresa artigiana o lavoratore autonomo e dall’esistenza di un regolare contratto d’assunzione.
La sentenza di Cassazione penale 21.06.2022, n. 23809, dichiara inammissibile il ricorso formulato dal gestore di un esercizio di ristorazione condannato per il reato di lesioni colpose aggravato da violazione delle norme antinfortunistiche per non avere fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in attività in quota, dispositivi a tutela del rischio di caduta dall’alto e per aver disatteso ad obblighi di sorveglianza sanitaria e formazione.
L’operatore incaricato...