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Lavoro 17 Luglio 2020

La responsabilità solidale del committente per debiti contributivi

Con nota 9943/2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile rivalersi dell'omissione, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

L'art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003, sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”. La ratio della norma è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tali crediti sono maturati. In relazione al regime di responsabilità solidale, occorre distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli istituti previdenziali, al fine di individuare i termini per l'esercizio delle relative azioni. Al riguardo, si legge nella nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la Corte di...

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