Il Giudice ha il potere di ridurre d'ufficio l'importo convenuto tra le parti, se manifestamente eccessivo e in caso di obbligazione parzialmente eseguita.
La funzione della clausola penale è quella di liquidare anticipatamente il danno da mancato o ritardato pagamento, in via convenzionale. Tuttavia, l'art. 1384 C.C. dispone che la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, o se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Il potere di riduzione della penale è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
La citata disposizione codicistica ha dato luogo a interpretazioni contrastanti, che hanno trovato una composizione nella sentenza delle Sezioni Unite Civili del 13.09.2005, n. 18128, che ha espressamente riconosciuto al giudice il potere ex officio di ridurre a equità la clausola penale, in ragione della tutela dell'interesse generale dell'ordinamento a ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è...