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Lavoro 10 Maggio 2023

La riforma dei tirocini è incostituzionale

Sancita, con la sentenza n. 70/2023, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 721 L. 234/2021.

Com’è noto, la L. 234/2021, cosiddetta legge di Bilancio 2022, è intervenuta in materia di tirocini, ponendo le basi per una riforma degli stessi.
Altrettanto noto è il successivo ricorso alla Corte costituzionale operato dalla Regione Veneto, iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2022, che ha denunciato l’incostituzionalità dell’intervento normativo nella parte in cui ha sancito la stesura di nuove linee guida “secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale”. La Regione Veneto, in particolare, ha denunciato come “i criteri previsti per la determinazione di tali linee guide sono idonei a limitare in modo cogente e irragionevole la competenza regionale esclusiva in materia di formazione professionale, con conseguente violazione dell’art. 117, c. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana”, seguendo peraltro il solco tracciato da precedenti decisioni della Corte (su tutte, Corte Costituzionale, sentenza 19.12.2012, n. 287 con riferimento all’art. 11 D.L. 138/2011).

Orbene, in data 14.04.2023 è depositata la sentenza n. 70 della Corte costituzionale, con la quale viene dato giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 269, da 534 a 537 e 721, lett. a) L. 30.12.2021, n. 234.
Per quanto qui di interesse, ovvero l’art. 1, c. 721, in materia di tirocini, viene deciso che la questione di legittimità costituzionale è fondata, posto che è previsto un riparto di competenze ai sensi dell’art. 117, c. 4 Cost., e che, pertanto, la norma risulta invasiva della competenza legislativa regionale residuale nella materia «formazione professionale», e, congiuntamente, lesiva dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, in quanto predetermina rigidamente i criteri per la definizione delle linee guida, così “blindando” i contenuti dell’accordo fra i diversi livelli di governo”.
La Corte, in particolare, nel suo giudizio si richiama a quanto deciso in precedenza con la (già richiamata) sentenza n. 287/2012, tramite la quale fu evidenziata la suddivisione tra istruzione e formazione professionale, la cui competenza legislativa è esclusiva delle Regioni e Province autonome, e la formazione cosiddetta interna, ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti, che non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale, e che, pertanto, è da ascrivere all’ordinamento civile, di competenza normativa dello Stato.
In buona sostanza, la legge di Bilancio 2022 non poteva sancire e richiedere la stesura di nuove linee guida che circoscrivessero l’utilizzabilità del tirocinio a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le Regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.

Per tutto quanto detto, siamo nuovamente di fronte a “un’indebita invasione» […] della competenza legislativa regionale residuale in materia di «formazione professionale»” da parte dello Stato, poiché l’intervento normativo risulta porsi in contrasto con i precetti di cui all’art. 117, c. 4 Cost.
Illustrato quanto sopra, vi è da sottolineare come per studiosi, professionisti e operatori del settore, l’incostituzionalità dell’intervento normativo apparisse evidente fin già dalle prime battute; ci si chiede come ciò non fosse stato notato ab origine dal Legislatore.