RICERCA ARTICOLI
Diritto 29 Giugno 2020

La rinnovazione della notifica prefallimentare

Il rispetto delle modalità previste dall'art. 15 L.F. e l'esito negativo del processo notificatorio degli atti preliminari al fallimento.

Ai sensi dell'art. 15, c. 3 L.F., il ricorso per fallimento e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza camerale devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando per qualsiasi causa la notifica non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona nella sede risultante dal Registro delle Imprese e qualora la notifica non fosse possibile nemmeno con dette modalità, deve essere eseguita mediante deposito alla casa comunale. Può capitare che, una volta fallita la notifica telematica della cancelleria, la successiva attività demandata al ricorrente venga completata senza il rispetto del termine a comparire spettante al soggetto coinvolto nel fallimento. A questo punto il giudice delegato dovrà rinviare l'udienza al fine di consentire la notifica nel rispetto dei termini legali. Ci si interroga se la rinnovazione della notifica debba rispettare le modalità previste dall'art. 15 L.F. e se quindi sia necessaria la previa notifica telematica ad opera della cancelleria. La Suprema Corte, con sentenza 3.06.2020, n. 10511, ha chiarito che l'art. 15 L.F. (così come novellato dal D.L. 179/2012) ha attenuato il meccanismo che in...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.