Con circolare 22.03.2019, n. 45, l’INPS ha comunicato che dal 1.04.2019 le domande di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo dovranno essere presentate esclusivamente all’INPS in modalità telematica: niente più moduli cartacei da presentare al proprio datore di lavoro, dunque, ma soltanto un inoltro telematico tramite i canali descritti all’interno della stessa circolare. Restano, invece, invariate le modalità di richiesta per lavoratori dipendenti di aziende del settore privato agricolo, che continueranno a fare domanda per l’Assegno con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.
Analizziamo le implicazioni di questa “rivoluzione” per lavoratori e datori di lavoro.
L’utente, che potrà prendere visione dell’esito della domanda accedendo con proprie credenziali nella specifica sezione “Consultazione domanda” disponibile nell’area riservata, dovrà inoltre - nel caso di variazioni della composizione del nucleo o nel caso di modifiche delle condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare - presentare, sempre ed esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione, utilizzando la procedura “ANF DIP”.
Per quanto riguarda, invece, i casi di autorizzazione agli ANF (la nota n. 1 della circolare riepiloga anche i casi in cui deve essere richiesta) resta valida l’attuale procedura telematica...