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Diritto 26 Luglio 2023

La sentenza “copia e incolla” è nulla

Per la Cassazione (ord. 33083/2022), una sentenza che riproduca gli atti dell’Agenzia delle Entrate senza valutare i motivi d’appello del contribuente è censurabile sotto diversi aspetti.

Un contribuente proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale, lamentando che la sentenza impugnata della CTR, “trincerandosi dietro una motivazione apparente sul merito”, aveva sostanzialmente omesso ogni esame del fondamento dei sottostanti motivi di appello, trascrivendo pedissequamente (finanche dei medesimi refusi in esso contenuti e con qualche "salto" tale da non consentire talvolta di collegare quanto statuito al relativo oggetto) l'atto di controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate e ignorando completamente i motivi d'appello. Nell’accogliere il ricorso la Corte di Cassazione ha accertato la circostanza che la sentenza d'appello si è ridotta, nella sostanza, alla riproduzione di interi blocchi di periodi trasposti pedissequamente nel provvedimento dalle difese dell'appellata Amministrazione nel giudizio a quo, risultando per tabulas dal confronto tra tali atti processuali difensivi di parte e le argomentazioni esposte della CTR. Inoltre, il fatto che, nel trasferimento pedissequo dei contenuti, la sentenza impugnata non mantenesse sempre il medesimo ordine della trattazione delle questioni seguita nell'atto di parte riprodotto, non solo non escludeva la coincidenza letterale con le difese della controparte, ma contribuiva a rendere non immediatamente percepibile logicamente l'effettiva e autonoma ratio decidendi espressa dalla CTR con riferimento a...

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