RICERCA ARTICOLI
Diritto 22 Dicembre 2020

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Una guida scadenzata degli adempimenti da seguire.

Nei seguenti casi, il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale: - quando è inutilmente decorso o revocato il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo oppure l'accordo di ristrutturazione dei debiti; - quando il debitore non ha provveduto al deposito delle spese di procedura; - nelle ipotesi previste di atti in frode del debitore accertati dal commissario giudiziale nell'ambito del procedimento di concordato preventivo; - in caso di mancata approvazione o omologazione del concordato preventivo e in mancanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Con la stessa sentenza, il Tribunale detta una serie di disposizioni necessarie per instaurare gli organi della procedura e scandire i tempi della stessa, ossia: - nomina il giudice delegato; - nomina il curatore nonché, laddove lo ritenga utile per garantire maggiore celerità alla procedura, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; - ordina al debitore il deposito entro 3 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori, se non già eseguito a norma dell'art. 39; - fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza per l'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza; - assegna ai creditori e ai terzi titolari di diritti...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.