Nei seguenti casi, il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale:
- quando è inutilmente decorso o revocato il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo oppure l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- quando il debitore non ha provveduto al deposito delle spese di procedura;
- nelle ipotesi previste di atti in frode del debitore accertati dal commissario giudiziale nell'ambito del procedimento di concordato preventivo;
- in caso di mancata approvazione o omologazione del concordato preventivo e in mancanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Con la stessa sentenza, il Tribunale detta una serie di disposizioni necessarie per instaurare gli organi della procedura e scandire i tempi della stessa, ossia:
- nomina il giudice delegato;
- nomina il curatore nonché, laddove lo ritenga utile per garantire maggiore celerità alla procedura, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
- ordina al debitore il deposito entro 3 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori, se non già eseguito a norma dell'art. 39;
- fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza per l'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza;
- assegna ai creditori e ai terzi titolari di diritti...