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Diritto 01 Giugno 2021

La sentenza è nulla qualora condivida soltanto le risultanze agli atti

Nel contesto del processo tributario è da ritenere nulla la sentenza impugnata per vizio motivazionale "assoluto" qualora sia fatto esclusivo richiamo alla condivisione delle risultanze agli atti.

Sulla nullità della sentenza, per difetto assoluto di motivazione, era già da tempo intervenuta la Cassazione con una sentenza delle Sezioni Unite (n. 22232/2016), in cui era stato incontrovertibilmente chiarito il senso della necessaria motivazione del decisum. In tale contesto veniva chiarito che la motivazione è da considerare meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza, qualora sebbene graficamente sussistente, non renda riconoscibile il presupposto stante alla base della decisione, in quanto recante delle argomentazioni che obbiettivamente risultino inidonee a far conoscere la logica di pensiero seguita dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Le ragioni delle conclusioni del giudice devono, infatti, essere comprensivamente manifeste, non potendo essere deferito all'interprete il compito di procedere a una integrazione che potrebbe anche eventualmente sconfinare in varie e ipotetiche supposizioni. Diversamente, si conferma che la sentenza sia da ritenere nulla per un evidente "error in procedendo". Alle medesime conclusioni risulta essere di recente pervenuta la Cassazione, con l’ordinanza 18.05.2021, n. 13334. L’intervento offre un importante spunto di riflessione idoneo a ribadire uno dei capisaldi che presiedono al corretto governo delle decisioni giudiziali, ivi ricomprese quelle che attengono al processo tributario, secondo cui può pervenirsi, appunto, alla declaratoria di...

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