La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza 9.10.2017, n. 23581, ha stabilito che, in tema di affitto di ramo d'azienda, sussiste la responsabilità solidale del concessionario per i debiti contratti nell'esercizio d'impresa.
Il ragionamento della Cassazione prende spunto dall'art. 2558 C.C. il quale stabilisce che, se non é pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il che vuol dire, prosegue la Corte, che i contratti strumentali all'esercizio dell'azienda transitano automaticamente in capo al cessionario, in deroga all'art. 1406 C.C., secondo cui un contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali, purché l'altra parte vi consenta. Secondo l'art. 2560 C.C., poi, l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito, con la precisazione, dettata dal secondo comma, che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se i debiti stessi risultano dai libri contabili obbligatori. Dal combinato disposto delle due norme, prosegue la Corte, emerge che la successione nei contratti di cui all'art. 2558 C.C. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non...