Ai sensi dell'art. 236 L.F. è punito con la reclusione da 1 a 5 anni l'imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Al concordato preventivo si applicano le disposizioni degli artt. 223 e 224 per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in maniera discordante in merito alla riconducibilità della sopravalutazione delle attività alla “attribuzione di attività inesistenti” prevista dalla norma.
Un primo orientamento (Cass. pen. Sez. V, 3.07.1991, n. 9392) ha ritenuto che la sopravalutazione di beni effettivamente esistenti nel patrimonio del fallito non può ritenersi tipica alla luce della lettera della citata disposizione, la quale si riferirebbe esclusivamente alla condotta dell'imprenditore che si sia attribuito attività inesistenti. Altro orientamento (Cass. pen. Sez. V, 26.01.2000, n. 3736) ha invece ritenuto che la formula normativa ricomprenda anche l'omessa indicazione di debiti e la sopravalutazione di immobili e dunque la simulazione e dissimulazione, anche parziale, dell'attivo o del passivo e ciò in quanto la stessa...