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Diritto
24 Marzo 2020
La sorte del pagamento effettuato dall'imprenditore in bonis
La Cassazione torna a pronunciarsi sulle sorti dell'adempimento effettuato in base a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del successivo fallimento.
Secondo un primo orientamento, ancorché la dichiarazione di fallimento o la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, intervenute nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, determinino l'inopponibilità ai sensi dell'art. 95 L.F. , il curatore o il commissario liquidatore non hanno diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento (volontario o coattivo) eseguito dal debitore ingiunto, prima della sottoposizione alla procedura concorsuale, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo (Cass. n. 6918/2016; Cass. n. 13444/2003; Cass. n. 7539/2001). Tale giurisprudenza ha escluso che in tale situazione sia configurabile un'ipotesi di condictio indebiti, rilevando che l'inefficacia nei confronti della massa del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo non comporta affatto l'accertamento del difetto di obbligazione che soltanto consentirebbe di affermare che il pagamento è avvenuto indebitamente; pertanto, alla stregua di tale opinamento, il pagamento in questione potrebbe, al più, essere impugnato con un'azione revocatoria dove ne sussistessero i presupposti.
A diverse conclusioni è pervenuta la Cassazione (n. 6098/2006) secondo cui, se è vero che nella fattispecie non si può configurare un'azione di ripetizione di indebito, ricorre però una specifica e...