La questione della conoscenza e conoscibilità della frode fiscale da parte del contribuente destinatario di fatturazioni passive, emesse nel contesto di un disegno criminoso attuato per conseguire indebiti vantaggi fiscali, risulta un fattore rilevante in termini di contestazioni amministrative-fiscali operabili nei confronti di tali soggetti “cessionari”. L’ultimo intervento giurisprudenziale, non in termini di importanza ma solamente di tempo, è datato 30.07.2020: si tratta della sentenza n. 16367/2020 della V^ Sezione Civile della Cassazione. In tale contesto, seguendo un solco tracciato dalle stesse SS.UU, sono fornite indicazioni di carattere pratico che si spera possano fungere da idoneo spunto interpretativo in ordine alla corretta operatività di recuperi fiscali nella complessa e amplissima tematica delle frodi fiscali.
Nello specifico, è stato osservato che in materia di IVA, il regime del margine riguardante le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, integrando un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, andrebbe sempre interpretato in senso restrittivo e sempre applicato in termini rigorosi. Posto ciò, si osserva che, nel momento in cui il Fisco ponga in essere contestazioni sulla indebita fruizione di tale regime di favore, spetterebbe al contribuente dimostrare la propria buona fede, il che significa provare non solo di aver agito in assenza di una consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale, ma anche (e soprattutto, ndr) di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore scrupoloso e accorto, il quale, per evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a fare insorgere il sospetto di compartecipazione all’evasione, è tenuto ad adottare criteri di prudenza, ragionevolezza e proporzionalità, che vanno sempre e obbligatoriamente rapportati al caso concreto.
Ma quando la condotta può definirsi corretta e diligente? Quando, il cessionario di veicoli usati non può essere identificato come “indebito fruitore” del regime del margine? Nel settore dei veicoli usati, una procedura diligente potrebbe considerarsi quella diretta all'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, seppur nei soli limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione; tali dati andrebbero poi possibilmente correlati ad altri dati elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri, senza possibilità di detrazione.
Nel caso in cui la verifica sulla condotta del cessionario faccia emergere un comportamento diligente, non si potrebbe sicuramente procedere al disconoscimento del regime di favore (regime del margine, nel nostro caso): il tutto, anche qualora il Fisco riesca a dimostrare che, in realtà, l'imposta è stata detratta.
