Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Aprile 2025
La sospensione del rimborso Iva interrompe la prescrizione
Se l’Agenzia delle Entrate sospende l’erogazione del rimborso Iva attraverso un provvedimento di fermo amministrativo, il termine di prescrizione del credito resta interrotto e ricomincia a decorrere solo quando la sospensione viene meno (Cass., sent. 19.03.2025, n. 7251).
La controversia nasce da una richiesta di rimborso Iva presentata da una società mediante la dichiarazione annuale e il modello VR. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente alcuni avvisi di accertamento, in conseguenza dei quali veniva disposto il fermo amministrativo del rimborso Iva ai sensi dell’art. 69 R.D. 2440/1923. Com’è noto, l’istituto del fermo amministrativo consente alla Pubblica Amministrazione di sospendere temporaneamente i pagamenti in attesa di una decisione definitiva, qualora vi siano potenziali posizioni creditorie reciproche tra Stato e contribuente. Questo strumento può essere utilizzato anche ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 472/1997, che prevede la possibilità di sospendere il rimborso qualora il contribuente abbia ricevuto un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni o un accertamento, anche se non ancora definitivo.Nel caso in esame, l’Erario riteneva opportuno congelare il rimborso in attesa di verificare la fondatezza degli accertamenti emessi nei confronti della società. Dopo aver impugnato gli atti impositivi e ottenuto il loro annullamento, la contribuente ha sollecitato nuovamente l’erogazione del rimborso. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha opposto un nuovo diniego, sostenendo che era ormai decorso il termine di prescrizione decennale. A quel punto, la società ha contestato la decisione, sostenendo che il fermo amministrativo del rimborso costituiva un impedimento giuridico...