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Diritto 06 Settembre 2018

La sospensione dell'esecutività della sentenza d'appello


Nell'ambito del giudizio per la sospensione della esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c., è precluso l'esame della probabile fondatezza del ricorso per Cassazione ed è invece richiesta, in via esclusiva, l'esistenza di un danno grave e irreparabile. Com'è noto, l'art. 373, c. 1 c.p.c. prevede che il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, su istanza di parte e se dall'esecuzione può derivare grave e irreparabile danno, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. Sia in dottrina, sia nella giurisprudenza di merito e di legittimità, viene definito il grave e irreparabile danno come il pericolo che, con l'esecuzione della sentenza di appello nel frattempo impugnata in Cassazione, si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modifica del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva. In tale ottica, il giudice chiamato a decidere sulla sospensione del provvedimento impugnato in sede di legittimità dovrà valutare: - sotto il profilo soggettivo, la sussistenza dell'eccezionale sproporzione tra il vantaggio per il creditore procedente e il pregiudizio irreparabile patito dal debitore in seguito all'esecuzione del provvedimento; - sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di un pregiudizio irreversibile e insuscettibile di restitutio in integrum nel caso in cui il provvedimento...

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