Nelle ipotesi di subentro del nuovo datore di lavoro, il problema che si pone immediatamente in evidenza è quello della tutela dei lavoratori, sia per quanto concerne la conservazione del posto di lavoro, sia per quel che riguarda il mantenimento dei diritti derivanti dal precedente contratto. Questa tutela, tuttavia, varia notevolmente a seconda che si tratti di trasferimento d'azienda ovvero di cambio d'appalto.
Il primo è disciplinato dall'art. 2112 C.C. e comporta, a seguito di cessione o fusione aziendale, un avvicendamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, senza che quest'ultima perda la propria identità. Ne consegue che in questi casi i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario e i diritti in capo ai lavoratori non vengono sostanzialmente pregiudicati. Al trasferimento d'azienda viene assimilata la cessione di un ramo aziendale, purché questo, oltre a esser già preesistente, possegga il requisito dell'autonomia organizzativa. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, tale elemento deve consentire l'esercizio dell'attività imprenditoriale, a prescindere da un suo inserimento nell'intero complesso aziendale (sentenza n. 10542/2016). In assenza di ciò, è possibile configurare soltanto una cessione di ogni singolo contratto di lavoro che richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto.
Ben diversa è...